Emessi nel 1571, gli Statuti di Castiglione del Lago furono completati nel 1592 e stampati la prima, e forse unica, volta nel 1750.
Sono firmati da Ascanio della Corgna, ma è improbabile che il condottiero se ne sia occupato personalmente, se non forse in parte, essendo in quel periodo impegnato nelle campagne militari contro i Turchi, che culminarono quello stesso anno nella vittoriosa Battaglia di Lepanto.
Sono di più facile attribuzione al fratello, il cardinale Fulvio, secondo marchese e a tutti gli effetti reggente dello Stato di Castiglione, e vennero poi completati nel 1592 dal terzo marchese, il nipote Diomede, insieme al suo Auditore Generale Serafino Petrozzi.
Il corpo giuridico è diviso in tre sezioni:
– gli Statuti Civili
– gli Statuti Criminali
– Risarcimenti dei Danni subiti.
Il Marchesato di Castiglione del Lago e Chiugi fu istituito nel 1563, e subito i fratelli Ascanio e Fulvio della Corgna si attivarono per acquisire il palazzetto Baglioni, che avrebbe costituito la base su cui edificare il Palazzo marchionale, ma anche preparare gli Statuti Civili e Criminali, che avrebbero dovuto essere il futuro corpo legislativo del territorio. Gli statuti castiglionesi portano la data e il sigillo marchionale del 7 febbraio di quello stesso anno, da cui si deduce come fosse stato presumibilmente il fratello, il cardinale Fulvio, ad occuparsi delle varie incombenze, relative sia all’erezione del palazzo che alla compilazione degli Statuti.
Con la costituzione del marchesato nel 1563, il territorio dovette fornirsi di un proprio impianto giuridico che supportasse le diverse e maggiorate esigenze: i nuovi Statuti sono stati completati nella loro stesura definitiva il 24 aprile 1570, poi sottoposti all’approvazione ed emessi a Roma il 7 febbraio 1571, con il sigillo e la firma di Ascanio della Corgna. Pur partendo da basi generali e comuni anche ad altri di quel periodo, sono stati redatti tenendo conto della specificità del territorio e del suo modo di condursi nell’aspetto sociale. Ne è esempio l’attenzione che viene messa nella regolamentazione del mercato del mercoledì, estremamente importante per l’andamento economico della comunità e di tutto il suo territorio.
Gli Statuti si dividono in tre grandi Corpi, definiti ‘Distinzioni’:
– Gli Statuti Civili, dove in 68 capitoli vengono disposte le regole e le prescrizioni per il buon vivere di un territorio, la normativa fondamentale cioè che ne regola la vita sociale ed il funzionamento interno.
– Gli Statuti Criminali, anch’essi ripartiti in 68 capitoli, dove si elencano tutte le tipologie di crimini che possano commettersi di qualsivoglia natura, e le relative pene da assegnarsi, da quelle pecuniarie fino alle condanne a morte, che contemplavano facilmente il taglio della testa o il rogo.
– L’ultima sezione, quella dei Danni Dati definita ‘Terza Distinzione’, presenta oltre 50 modalità di danneggiamento di orti, coltivazioni, pascoli e bestiame, e i relativi risarcimenti.
Questa terza sezione fu aggiunta dal cardinale Fulvio da Perugia, e porta il suo sigillo con data 19 novembre 1581, mentre altre normative furono inserite dal marchese Diomede il 14 febbraio 1592, pochi anni prima della sua morte